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Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata

Adottato il Decreto del Ministero del Lavoro n. 170/2021 e relativi Allegati, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all'art. 4 bis, co. 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 122/2020).

 

Per la comunicazione di cui all'articolo 10, co. 1, del D.Lgs. n. 136/2016 è adottato il modello "UNI_Distacco_UE" di cui all'allegato A del decreto in commento, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e le modalità tecniche di cui all'allegato C che costituiscono parte integrante del decreto.
Il modello è disponibile per i prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro ed è aggiornato con decreto direttoriale.
I dati contenuti nel modello "UNI_Distacco_UE" vengono resi disponibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all’Inps ed all’Inail con le modalità previste dal Codice per l'Amministrazione Digitale.
Il prestatore di servizi entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco invia una comunicazione con il modello "UNI_Distacco_UE". Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.
Ogni variazione successiva alla comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, con il modello "UNI_distacco_UE", ad eccezione delle variazioni della data di inizio del distacco, la quale deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco.
La notifica motivata per i distacchi di lunga durata è comunicata al Ministero del lavoro entro cinque giorni dal superamento dei dodici mesi della durata del distacco.
Per i distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto, la notifica motivata per i distacchi di lunga durata è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed il periodo di dodici mesi ivi previsto si calcola a far data dal 30 luglio 2020.
La comunicazione preventiva, vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata, nel caso in cui la durata superiore ai dodici mesi è già predeterminata all'inizio del distacco.

Il Decreto sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione Pubblicità Legale, con contestuale abrogazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.

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