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Esonero per l'assunzione di donne lavoratrici: modalità operative

L’Inps, con messaggio del 5 novembre 2021, n. 3809, fornisce istruzioni operative, relative alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

L’esonero in parola è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).
Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dal beneficio sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione K della classificazione Ateco2007.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati possono utilizzare il modulo "92-2012", presente all’interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021. Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online. Inoltre, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021,potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

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