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Congedo Parentale

Il congedo parentale rientra tra le misure previste a tutela della genitorialità e consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore dipendente e rappresenta, sempre di più, lo strumento attraverso il quale il legislatore tende a rendere flessibili gli strumenti in

vigore a tutela della genitorialità.

L’arco temporale in cui può essere fruito va dal termine del congedo di maternità obbligatorio fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.

Il D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha rimodellato in maniera innovativa tale congedo parentale. Il decreto, infatti, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1158, che mira ad ottimizzare la conciliazione tra attività lavorativa e vita

familiare per i genitori e/o per i prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, promuovendo un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare, e favorendo il superamento degli stereotipi.

 

L'INPS è intervenuto a fornire i primi chiarimenti con Circolare n. 122/2022.

Nei primi 12 anni di vita di ogni bambino (cioè fino al giorno, compreso, del 12° compleanno) ciascun genitore naturale può fruire di un periodo di congedo parentale (continuativo o frazionato), con i seguenti limiti:

1. la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il

periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non

superiore a 6 mesi, di cui 3 indennizzati in quanto non

trasferibili e 3 in comune tra i due genitori, indennizzabili;

2. il padre lavoratore può usufruire del congedo parentale, dalla

nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi, di cui

3 indennizzati in quanto non trasferibili e 3 in comune tra i due

genitori, indennizzabili, elevabili a 7 mesi nel caso in cui lo

stesso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo

non inferiore a 3 mesi;

3. complessivamente i genitori non possono godere più di 10

mesi di congedo parentale; tale limite è elevato a 11 mesi solo

nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un

periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi.

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.

Hanno diritto al congedo parentale le lavoratrici (ed i lavoratori) che, nel momento considerato, sono vincolate da un rapporto di lavoro pienamente produttivo dei propri effetti; ne consegue, quindi, che; non possono beneficiare del congedo in esame le lavoratrici sospese a zero ore,

disoccupate ovvero impossibilitate per altro motivo a prestare attività lavorativa;  il diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità viene automaticamente meno con la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che, condizione necessaria per poter beneficiare del congedo parentale, è l'esistenza in vita del bambino, all'inizio e durante i periodi stessi di astensione.

ll congedo può essere fruito in modalità continuativa o frazionata. Qualora la durata del periodo sia esattamente di un mese anche se il giorno di inizio e di fine è a cavallo di due mesi, o multipli di mesi, devono essere conteggiati 1 o più mesi indipendentemente

dalla durata dei mesi. Esempio: Dal 15.1 al 14.2 = 1 mese; Dall'1.2 al 31.3 = 2 mesi. Inoltre quando tra un periodo e l'altro di congedo viene ripresa l'attività lavorativa la fruizione è frazionata. In questi casi le giornate di assenza di ciascun periodo vengono sommate e al raggiungimento

delle 30 giornate viene considerato il mese intero. Le giornate residue vengono sommate a quelle presenti negli ulteriori periodi di congedo ove richiesti a raggiungere il numero di 30 e così via. Il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che

non siano preceduti o seguiti dall'effettiva ripresa del servizio che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie (circ. INPS 28.2.2012 n. 28). Se invece i giorni festivi, i sabati e le domeniche ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo, non sono indennizzabili né computabili in conto congedo parentale.

Indennizzabilità del Congedo.

Per i periodi di congedo parentale le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Come anticipato, il D.Lgs n. 105/2022, a partire dal 13 agosto 2022, ha modificato la disciplina

di cui agli articoli 32, 34, 36 del D.Lgs n. 151/2001. A seguito di tali modifiche si segnala che è salita a 12 anni (prima era 6 anni) l'età del bambino entro cui i genitori possono usufruire del congedo parentale indennizzato.

Per quanto attiene la retribuzione media globale giornaliera su cui parametrare il calcolo dell'indennità, a partire dal 13 agosto 2022, la stessa è equiparata a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla

tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Per retribuzione si intende quella imponibile di cui all'articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, cioè, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti, a

carattere ricorrente, non frazionati e corrisposti nel normale periodo di paga. Fanno eccezione e vanno pertanto escluse dal calcolo della retribuzione media globale giornaliera, pur essendo assoggettate a contribuzione, l'indennità sostitutiva del preavviso e le

somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.

Analogamente al congedo di maternità e paternità, il calcolo della retribuzione media globale giornaliera, il numero delle giornate indennizzate e l'ammontare complessivo dell'indennità per congedo parentale a carico INPS devono essere esposti sul prospetto di liquidazione

predisposto dall'Istituto.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30% all'80% in alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese, da usufruire entro il 6° anno di vita del bambino ovvero entro il 6°

anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità è terminato entro il 31 dicembre 2022.

 

NOTA BENE - Nel 2024 i genitori potranno beneficiare di un mese di congedo parentale retribuito al 60 per cento che potrà essere richiesto entro i 6 anni di vita del figlio. Una novità che si aggiunge, dunque, a quella introdotta lo scorso anno dalla Manovra 2023, cioè il

mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento e utilizzabile alle stesse condizioni.

Per tutti i dettagli occorrerà attendere il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2024.

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